Art. 661 · (Danni al mutuatario per vizi delle cose).
Codice civile Libro delle obbligazioniCapo XV

Art. 661

Abrogato686 / 898

(Danni al mutuatario per vizi delle cose).

In vigore dal 9 mag 2025
Codice civile Libro delle obbligazioni- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;16#art-ccl-661