Art. 407 · (Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione).
Codice civile Libro delle obbligazioniCapo V

Art. 407

Abrogato204 / 898

(Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione).

In vigore dal 9 mag 2025
Codice civile Libro delle obbligazioni- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;16#art-ccl-407