Art. 317 · (Vendita di cosa altrui).
Codice civile Libro delle obbligazioniTitolo IIICapo I

Art. 317

Abrogato606 / 898

(Vendita di cosa altrui).

In vigore dal 9 mag 2025
Codice civile Libro delle obbligazioni- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;16#art-ccl-317