Art. 284 · (Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi).
Codice civile Libro delle obbligazioniCapo XII

Art. 284

Abrogato526 / 898

(Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi).

In vigore dal 9 mag 2025
Codice civile Libro delle obbligazioni- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;16#art-ccl-284