Art. 77 · Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze
Ordinamento giudiziarioCapo II

Art. 77

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Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze

In vigore dal 21 apr 1941
Il pubblico ministero, nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura, può proporre ricorso per cassazione nell'interesse della legge, ed impugnare per revocazione le sentenze civili, nonché chiedere la revisione delle sentenze penali.
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