Ordinamento giudiziario›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 15
29 / 323Potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata
In vigore dal 21 apr 1941
Potestà dei magistrati del pubblico ministero
di richiedere la forza armata.
I magistrati del pubblico ministero hanno, nell'esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere direttamente l'intervento della forza armata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-15