Art. 119 · Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di appello
Ordinamento giudiziarioTitolo QUINTOCapo I

Art. 119

Abrogato218 / 323

Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di appello

In vigore dal 31 lug 2007
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-119