Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 apr 1941
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Veduto l' del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114; Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787; Veduto l' n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto coi Ministri per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: Sono approvate e rese obbligatorie le annesse «Norme per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne» compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche per mezzo del Comitato elettrotecnico italiano. Dette norme saranno firmate, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fasciamo, Capo del Governo, proponente. Sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con quelle approvate dal presente decreto, le quali entreranno in vigore il sessantesimo giorno dopo la loro pubblicazione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 novembre 1940-XIX VITTORIO EMANUELE Mussolini - Host Venturi - Gorla - Ricci Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1941-XIX Atti del Governo, registro 429, foglio 118. - Mancini
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-rd-1