Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne›Capo I
Art. 9
9 / 79Fondazione dei sostegni.
In vigore dal 26 mar 1948
La stabilità delle fondazioni dei sostegni o della loro infissione nelle pareti o opere murarie destinate a sopportarli, va verificata tenendo conto di tutti gli elementi sui quali è tecnicamente legittimo fare assegnamento e in specie dei seguenti elementi: resistenza al rovesciamento del blocco di calcestruzzo della fondazione considerato come monolitico; resistenza della terra alla compressione; azione della terra come peso, aderenza dei montanti di ferro del sostegno a parti di muratura o cemento armato; resistenza di piastre di fondazione metalliche o di cemento armato.
L'azione complessiva dei diversi elementi che concorrono a resistere contro il rovesciamento del sostegno deve essere tale che il momento resistente non sia inferiore al momento di rovesciamento moltiplicato per 1,50 nelle ipotesi di calcolo 1 e 3 dell', e non sia inferiore al momento di rovesciamento moltiplicato per 1,25 nelle ipotesi di calcolo 2 e 4 dello stesso articolo.
Quando il calcolo delle fondazioni venga eseguito con un metodo suffragato dall'esperienza e con formule che tengano conto, anche implicitamente, del necessario grado di sicurezza, non è necessario procedere alla verifica secondo il comma precedente.
Nel caso di sostegni infissi nella roccia o in casi analoghi non si richiede l'osservanza di alcuna particolare prescrizione di calcolo.
Quando la natura del terreno non consenta di tener conto, per la stabilità della fondazione, di alcun altro elemento all'infuori della resistenza al rovesciamento del peso del blocco di fondazione aumentato del peso del sostegno e del peso dello parti di terra contenute eventualmente in cavità del blocco e che insistano sopra una risega esterna del blocco stesso, il rapporto fra il momento resistente e il momento di rovesciamento non deve essere inferiore a 1,25 per le ipotesi di calcolo 1 e 3 dell' e a 1,10 per le ipotesi di calcolo 2 e 4 dello stesso articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-9