Art. 77 · Linee di telecomunicazione.
Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterneCapo V

Art. 77

77 / 79

Linee di telecomunicazione.

In vigore dal 14 apr 1941
Le linee di telecomunicazione appoggiate agli stessi sostegni di una linea elettrica devono: a) essere collocate sempre inferiormente a distanza, per l'alta tensione, di almeno 1 m dal conduttore più basso della linea elettrica; b) essere montate su isolatori per esterno del tipo per tensione d'esercizio di 1000 V, vale a dire tali da resistere per un minuto alla tensione di 12 000 V sotto pioggia CEI, e, per la bassa tensione, su isolatori dello stesso tipo usato per la linea elettrica; c) avere gli apparecchi relativi installati e protetti in modo che, anche in caso di contatto fra le due linee, non si crei alcun pericolo per il personale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-77