Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne›Capo IV
Art. 71
71 / 79Omissione del doppio isolatore.
In vigore dal 14 apr 1941
È consentito di omettere il doppio isolatore per i circuiti a bassa tensione. È pure consentito di omettere il doppio isolatore per i circuiti ad alta tensione eseguiti con conduttori isolati ed esclusivamente adibiti ad illuminazione pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-71