Art. 68 · Parallelismi con linee di telecomunicazione.
Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterneCapo III

Art. 68

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Parallelismi con linee di telecomunicazione.

In vigore dal 14 apr 1941
Agli effetti delle presenti norme, e cioè in base a sole considerazioni di sicurezza contro il pericolo di contatti accidentali, è ammesso il parallelismo di linee elettriche con linee di telecomunicazione, quando fra le prime e le seconde esista una distanza assiale non minore dell'altezza fuori terra dei sostegni della linea coi sostegni più alti, se la tensione della linea elettrica è superiore a 1 200 V corrente continua e 500 V corrente alternata e non minore di 4 m per tensioni inferiori. L'osservanza di tali distanze non è richiesta quando la linea elettrica soddisfi alle norme contenute negli articoli da 47 a 59.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-68