Art. 66 · Parallelismo con ferrovie, tramvie, filovie, funicolari e funivie.
Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterneCapo III

Art. 66

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Parallelismo con ferrovie, tramvie, filovie, funicolari e funivie.

In vigore dal 14 apr 1941
Il parallelismo di linee elettriche con ferrovie, tramvie, filovie o funicolari è ammesso senza particolari prescrizioni purchè vi sia una distanza netta maggiore di (h+2) m (essendo h l'altezza fuori terra del sostegno) fra le basi dei sostegni e la più vicina rotaia, e, nel caso di ferrovia in trincea o in rilevato, una distanza netta maggiore di h fra le basi dei pali ed il ciglio della trincea o il piede del rilevato. È tuttavia ammesso di ridurre detta distanza fino a 3 m dal ciglio della trincea e fino a 2 m dal piede del rilevato o dalle eventuali opere annesse, purchè le sollecitazioni e le dimensioni dei pali siano verificate secondo gli articoli da 21 a 23: a) nel solo senso trasversale, quando la distanza dalle rotaie o dal più vicino filo di contatto sia maggiore di h; b) tanto nel senso trasversale quanto nel longitudinale quando tale distanza sia minore di h, ma sempre maggiore di 6 m. Il parallelismo in corrispondenza di ponti metallici o in muratura o di altre opere d'arte si può effettuare, previo il consenso dell'organo competente del Ministero delle comunicazioni, appoggiando le linee o superiormente alle medesime mediante sostegni o mensole e in questo caso sono valide le disposizioni degli ; oppure mediante mensole lateralmente e inferiormente, nel qual caso i conduttori devono o essere inaccessibili senza l'aiuto di mezzi speciali o essere protetti contro il contatto accidentale mediante involucro metallico rigido e accuratamente messo a terra. Nei casi di parallelismo di linee elettriche con funivie quando, anche solo in casi assolutamente eccezionali, possa accadere che organi della linea elettrica vengano in contatto con organi della funivia, si devono osservare, in quanto applicabili, le disposizioni degli .
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