Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne›Capo II›Sez. I›§ I
Art. 59
59 / 79Linee di telecomunicazione.
In vigore dal 14 apr 1941
I fili aerei telefonici o telegrafici, in servizio di linee elettriche ad alta tensione, devono soddisfare alle stesse norme stabilite per i conduttori delle linee medesime.
Il carico di rottura può essere ridotto a 400 kg per i fili delle linee di telecomunicazione che non appoggiano in alcun punto del loro percorso su sostegni di linee elettriche ad alta tensione nè siano paralleli, a breve distanza, a linee elettriche ad alta tensione, nè sottostanti a queste. La stessa riduzione è consentita quando i fili sottopassino linee elettriche ad alta tensione dove queste rispondano alle prescrizioni di cui alla presente Sezione IV.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-59