Art. 57 · Linee sotterranee.
Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterneCapo IISez. I§ I

Art. 57

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Linee sotterranee.

In vigore dal 14 apr 1941
Nei casi di attraversamento di linee elettriche con linee di telecomunicazione in cui una delle due linee sia interrata in corrispondenza dell'attraversamento, i sostegni terminali del tratto interrato devono, possibilmente, trovarsi ad una distanza dalla linea aerea incrociata non minore di 6 m.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-57