Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne›Capo I
Art. 4
4 / 79Isolatori.
In vigore dal 14 apr 1941
I conduttori d'energia delle linee aeree devono essere fissati a isolatori.
È consentito di appoggiare direttamente ai fabbricati o ai sostegni i conduttori permanentemente messi a terra e quelli muniti di un involucro metallico continuo, collegato con la terra. Si fa eccezione per i conduttori che servono come collegamento a terra degli scaricatori ad alta tensione, i quali devono sempre essere fissati a isolatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-4