Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne›Capo II›Sez. I›§ I
Art. 36
36 / 79Attraversamenti con funivie in servizio privato esercite dal concessionario della linea elettrica.
In vigore dal 14 apr 1941
Per gli attraversamenti di linee elettriche con funivie esercite dal concessionario della linea elettrica, quando le funivie medesime sovrapassano, in corrispondenza dell'attraversamento, aree a disposizione di terzi, valgono le norme del terzo e quarto comma dell'.
Non sono sottoposti all'osservanza di norme speciali gli altri casi di attraversamento di funivie con linee elettriche dello stesso concessionario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-36