Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne›Capo II›Sez. I›§ I
Art. 32
32 / 79Attraversamenti con funicolari e con funivie in servizio pubblico di linee di telecomunicazione in servizio di linee elettriche.
In vigore dal 14 apr 1941
Per gli attraversamenti con funicolari e con funivie in servizio pubblico, di linee di telecomunicazione in servizio di linee elettriche, valgono le norme degli e, in quanto applicabili, quelle degli a 24.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-32