Art. 32 · Attraversamenti con funicolari e con funivie in servizio pubblico di linee di telecomunicazione in servizio di linee elettriche.
Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterneCapo IISez. I§ I

Art. 32

32 / 79

Attraversamenti con funicolari e con funivie in servizio pubblico di linee di telecomunicazione in servizio di linee elettriche.

In vigore dal 14 apr 1941
Per gli attraversamenti con funicolari e con funivie in servizio pubblico, di linee di telecomunicazione in servizio di linee elettriche, valgono le norme degli e, in quanto applicabili, quelle degli a 24.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-32