Art. 29 · Norme speciali.
Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterneCapo IISez. I§ I

Art. 29

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Norme speciali.

In vigore dal 14 apr 1941
Per gli attraversamenti, anche nell'interno degli abitati, con ferrovie e tramvie estraurbane su strade ordinarie anche se con sede distinta da quella del carreggio, con tramvie urbane e con filovie, sono consentite le attenuazioni seguenti: a) l'altezza del conduttore più basso della campata di attraversamento può essere limitata a 8 m sul piano del ferro nel caso di ferrovie o tramvie elettrificate o di prossima elettrificazione e a 8,50 m sul piano stradale in corrispondenza alla linea di contatto nel caso di filovie; ad ogni modo la distanza del detto conduttore da quello più alto delle linee elettriche in servizio della ferrovia, tramvia o filovia deve essere uguale a 1 m più 1,5 cm per ogni chilovolt, con un minimo di 2 m. Nel caso di tramvie o filovie esercitate con materiale rotabile a due piani le eventuali maggiori altezze occorrenti devono essere stabilite dall'organo competente del Ministero delle comunicazioni. Per ferrovie o tramvie non elettrificate l'altezza minima suddetta può essere di 7 m aumentata di 1,5 cm per ogni chilovolt, con l'obbligo per il concessionario della linea elettrica di portare l'altezza suddetta ai valori indicati nei comma precedenti qualora tali ferrovie o tramvie venissero elettrificate. b) i sostegni della campata di attraversamento devono essere impiantati a una distanza orizzontale netta non minore di 6 m dalla più vicina rotaia in capo di ferrovia o tranvia e non minore di 4 m dal più vicino filo di contatto in caso di filovia e ad ogni modo ad una distanza orizzontale netta non inferiore a 3 m dal prossimo ciglio della trincea o di 2 m dal piede del rilevato. Nell'interno degli abitati le dette distanze minime di 6 m e 4 m possono essere ridotte a 2 m per le ferrovie e tramvie ed a 3 m per le filovie. c) nell'interno degli abitati i conduttori della campata di attraversamento possono essere sostenuti da adatti isolatori fissati ai muri delle costruzioni direttamente o a mezzo di paline o mensole le quali sono da calcolare con le norme di cui agli . d) per gli attraversamenti sotterranei la profondità minima dei tubi o canali contenenti i conduttori o i cavi, misurata fra il piano del ferro della ferrovia o tramvia o il piano stradale della filovia ed il piano tangente superiore ai suddetti tubi o canali, può essere ridotta a 1 m.
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