Art. 25 · Protezione contro contatti accidentati.
Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterneCapo IISez. I§ I

Art. 25

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Protezione contro contatti accidentati.

In vigore dal 14 apr 1941
Le linee elettriche che sottopassino ferrovie o tramvie in sede propria devono essere inaccessibili ai sensi dell' e non devono presentare pericolo di contatti accidentali, anche con gli utensili di lavoro, per le persone che provvedono alla normale manutenzione dei manufatti. Quando tali pericoli esistano, i conduttori devono essere protetti con solidi ripari o involucri, i quali possono anche essere fissati, con graffe o ganci di ferro, ai manufatti di muratura, ai piedritti e ai volti. I ripari ed involucri devono essere prolungati per almeno 2 m da ciascun lato del manufatto ferroviario o tramviario, e, se metallici, devono essere messi in buona comunicazione con la terra. Nel caso di linee a tensione non superiore a 1 200 V corrente continua e 500 V corrente alternata, in luogo dell'uso di ripari ed involucri, è ammessa l'adozione di conduttori isolati in modo da poter sostenere sicuramente e continuamente una tensione doppia di quella di esercizio.
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