Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne›Capo II›Sez. I›§ I
Art. 24
24 / 79Linee di telecomunicazione in servizio di linee elettriche.
In vigore dal 14 apr 1941
I fili aerei telefonici, telegrafici, per segnalazioni, per comandi a distanza e simili, in servizio di linee elettriche, devono, negli attraversamenti con ferrovie e tramvie, soddisfare alle disposizioni contenute nei precedenti articoli da 13 a 23, salvo che il carico di rottura dei conduttori () può essere limitato a 600 kg e che gli isolatori dei conduttori devono essere del tipo per esterno per tensione d'esercizio di almeno 1 000 V, vale a dire tali da resistere per un minuto alla tensione di 12 000 V sotto pioggia CEI.
Per il calcolo dei sostegni è da supporre la rottura di tutti i conduttori in una delle due campate adiacenti all'attraversamento, se i conduttori stessi non superano il numero di 4, ed è da supporre la rottura di 4 conduttori, se il numero dei conduttori è maggiore di 4.
Le prescrizioni precedenti sono valide sia per conduttori di linee di telecomunicazione appoggiati in tutto o in parte del loro percorso su sostegni di linee elettriche, sia per linee di telecomunicazione su palificazioni completamente separate.
In questo ultimo caso però, quando l'attraversamento è costituito unicamente da conduttori di linee di telecomunicazione, e semprechè vi sia una sufficiente distanza in ogni senso fra le dette linee di telecomunicazione e le linee elettriche, sono concesse le attenuazioni seguenti: l'altezza minima del filo più basso può essere ridotta a 7 m sopra il piano del ferro, ma a non meno di 2 m dal conduttore più alto delle linee elettriche in servizio della ferrovia o tramvia; gli isolatori devono essere almeno del tipo ammesso per le linee a bassa tensione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-24