Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne›Capo II›Sez. I›§ I
Art. 19
19 / 79Distanza dei sostegni dalla sede ferroviaria o tramviaria.
In vigore dal 14 apr 1941
I sostegni devono essere infissi fuori della sede ferroviaria o tramviaria a una distanza orizzontale netta non inferiore a 6 m dalla rotaia più vicina, e non inferiore a 3 m dal ciglio dell'eventuale trincea o a 2 m dal piede dell'eventuale rilevato, se la linea ferroviaria o tramviaria è rispettivamente in trincea o in rilevato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-19