Art. 19 · Distanza dei sostegni dalla sede ferroviaria o tramviaria.
Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterneCapo IISez. I§ I

Art. 19

19 / 79

Distanza dei sostegni dalla sede ferroviaria o tramviaria.

In vigore dal 14 apr 1941
I sostegni devono essere infissi fuori della sede ferroviaria o tramviaria a una distanza orizzontale netta non inferiore a 6 m dalla rotaia più vicina, e non inferiore a 3 m dal ciglio dell'eventuale trincea o a 2 m dal piede dell'eventuale rilevato, se la linea ferroviaria o tramviaria è rispettivamente in trincea o in rilevato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-19