Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne›Capo II›Sez. I›§ I
Art. 13
13 / 79Angolo dell'incrocio.
In vigore dal 26 mar 1948
Nelle linee elettriche che si incrociano superiormente con ferrovie o tramvie in sede propria, l'angolo compreso fra l'asse della linea e quello dell'opera attraversata non deve essere inferiore a 30°.
Nel caso di linee con tensione di esercizio uguale o superiore a 200 kV l'angolo suddetto può essere ridotto a 15°.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-13