Art. 13 · Angolo dell'incrocio.
Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterneCapo IISez. I§ I

Art. 13

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Angolo dell'incrocio.

In vigore dal 26 mar 1948
Nelle linee elettriche che si incrociano superiormente con ferrovie o tramvie in sede propria, l'angolo compreso fra l'asse della linea e quello dell'opera attraversata non deve essere inferiore a 30°. Nel caso di linee con tensione di esercizio uguale o superiore a 200 kV l'angolo suddetto può essere ridotto a 15°.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-13