Art. 21
Statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita'Titolo III

Art. 21

Abrogato129 / 138
In vigore dal 1 gen 1994
Statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1955#art-sdi-21-2