Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 1 mar 1941
Le istituzioni, le trasformazioni e le soppressioni previste nei precedenti hanno luogo a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - BOTTAI DI REVEL - RICCI Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registralo alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1941-XIX Atti del Governo, registro 430, foglio 35. - MANCINI
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-16;1973#art-10