Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 11 nov 1951
Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei colonnelli, dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in servizio permanente e delle categorie in congedo della Guardia di finanza, è costituita una Commissione centrale di avanzamento composta del Comandante generale, del Comandante in secondo, dei generali in servizio permanente effettivo del Corpo e del generale dell'Esercito addetto al Comando generale. La Commissione medesima viene convocata, nei casi previsti, dal Comandante generale del Corpo, che le rimette i documenti prescritti. La Commissione s'intende legalmente costituita con l'intervento di almeno cinque dei suoi componenti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-7