Art. 41

Art. 41

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In vigore dal 7 dic 1940
Le disposizioni contenute nell' del presente decreto non si applicano agli ufficiali compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1940-XVIII ad anzianità, a scelta ordinaria ed a scelta speciale. Per gli ufficiali, invece, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sugli stessi quadri di avanzamento: a) per l'anno 1941, i periodi di comando o di servizio sono ridotti di due anni per il grado di tenente colonnello, cumulativamente nel comando e nella carica di cui al citato , e di un anno per i gradi di tenente, capitano e colonnello; b) per l'anno 1942, i periodi medesimi sono ridotti di un anno per il grado di tenente colonnello, cumulativamente nel comando e nella carica di cui al ripetuto .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-41