Art. 39

Art. 39

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In vigore dal 7 dic 1940
In deroga al disposto del precedente restano fermi per i sottufficiali della Regia guardia di finanza; a) gli a 6 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 568, per la posizione di servizio sedentario; b) il R. decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 267, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1056, per il paesaggio agli impieghi civili.
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