Art. 38

Art. 38

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In vigore dal 7 dic 1940
Nel caso di corresponsabilità di cui al precedente , il Consiglio avrà luogo in Italia secondo le disposizioni di cui alla legge sullo stato degli ufficiali, osservate, per gli ufficiali della Regia guardia di finanza, le particolari disposizioni contenute nel presente decreto, e sarà formato e convocato dal comandante della Difesa territoriale di Napoli o dal comandante del Dipartimento marittimo del Basso Tirreno o dal comandante della Terza zona aerea territoriale, a seconda che la decisione di deferimento al Consiglio sia stata presa dal Ministro per la guerra, per la marina o per l'aeronautica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-38