Art. 37
37 / 45In vigore dal 7 dic 1940
La decisione di deferimento al Consiglio di disciplina, di tutti o di parte degli ufficiali inquisiti, spetta al Ministro da cui dipende il più elevato in grado o più anziano di quelli ritenuti passibili di deferimento al Consiglio di disciplina. Nel caso in cui l'ufficiale più elevato in grado o più anziano tra i corresponsabili appartenga alla Regia guardia di finanza, il Consiglio viene ordinato dal Ministro per la guerra.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-37