Art. 35
35 / 45In vigore dal 7 dic 1940
L'ufficiale deferito al Consiglio di disciplina viene immediatamente rimpatriato e deve presentarsi al Comando da cui dipendono i reparti d'oltre mare, che lo assumerà in forza ad ogni effetto.
Il Consiglio avrà luogo secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali di stanza in Italia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-35