Art. 33

Art. 33

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In vigore dal 7 dic 1940
Per l'ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina in seguito ad ordine del Ministro per la guerra, ai termini dell', il Ministro stesso, ultimate le operazioni del Consiglio e prese le sue decisioni, ne trasmette gli atti al Ministro per le finanze per i conseguenti provvedimenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-33