Art. 33
33 / 45In vigore dal 7 dic 1940
Per l'ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina in seguito ad ordine del Ministro per la guerra, ai termini dell', il Ministro stesso, ultimate le operazioni del Consiglio e prese le sue decisioni, ne trasmette gli atti al Ministro per le finanze per i conseguenti provvedimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-33