Art. 31

Art. 31

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In vigore dal 7 dic 1940
I Consigli di disciplina si svolgono alla sede dei generali di brigata o presso il Comando generale del Corpo, secondo che trattasi di ufficiali inferiori e superiori, ovvero di ufficiali generali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-31