Art. 30
30 / 45In vigore dal 7 dic 1940
Il Consiglio di disciplina convocato per giudicare esclusivamente ufficiali della Regia guardia di finanza deve essere composto di ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo, aventi il grado indicato nella tabella in vigore per il Regio esercito. A tal fine, nella circoscrizione di ciascun Corpo di armata è istituito - su designazione dei rispettivi Comandi di zona del Corpo stesso - un Consiglio di disciplina annuale, come indicato nella tabella anzidetta.
Nel caso che nella lista non risulti un numero sufficiente di ufficiali dei gradi prescritti dalla tabella di composizione, si ricorre ad ufficiali del Corpo residenti nella circoscrizione del Comando di corpo d'armata la cui sede è più vicina e, successivamente, con lo stesso criterio di vicinanza di spazio, nella circoscrizione di altri Comandi di corpo, di armata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-30