Art. 22
22 / 45In vigore dal 7 dic 1940
Per gli ufficiali in congedo che, al momento della compilazione degli specchi di avanzamento, siano da almeno un mese in servizio temporaneo, e per quelli mutilati e invalidi riassunti, i giudizi di avanzamento sono pronunciati dalle autorità e con la procedura stabilita per i pari grado del servizio permanente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-22