Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 7 dic 1940
Per gli ufficiali in congedo che, al momento della compilazione degli specchi di avanzamento, siano da almeno un mese in servizio temporaneo, e per quelli mutilati e invalidi riassunti, i giudizi di avanzamento sono pronunciati dalle autorità e con la procedura stabilita per i pari grado del servizio permanente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-22