Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 7 dic 1940
In deroga ai limiti di età indicati dalla tabella, allegato n. 1, annessa alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni, restano ferme, per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Regia guardia di finanza, le disposizioni di cui all' del R. decreto legislativo 14 giugno 1923-I, n. 1281, e all' del R. decreto-legge 6 maggio 1926-IV, n. 844, convertito nella legge 2 giugno 1927-V, n. 874, modificato dall' del R. decreto-legge 21 gennaio 1029-VII, n. 132, convertito nella. legge 23 agosto 1929-VII, n. 1728.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-16