Art. 15
15 / 45In vigore dal 7 dic 1940
Agli ufficiali dei vari gradi della Regia guardia di finanza non si applicano le disposizioni sui limiti di comando, di cui all' della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni.
Agli effetti della disposizione di cui all' del regolamento sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 20 gennaio 1938-XVI, n. 226, al limite di comando ivi previsto è sostituito, per gli ufficiali della Regia guardia di finanza, il limite di età per la cessazione dal servizio permanente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-15