Art. 13
13 / 45In vigore dal 7 dic 1940
Oltre ai casi previsti dall'° comma, della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e salvo il disposto dell' del R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, costituiscono sempre vacanza nei singoli gradi di ufficiale della Regia guardia di finanza gli ufficiali comandati a disposizione di altre Amministrazioni.
I comandi come sopra indicati non costituiscono vacanza, se di durata inferiore ai sei mesi.
Salve le disposizioni concernenti i requisiti prescritti per l'avanzamento, l'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento acquista diritto alla promozione al grado superiore dal giorno da cui decorre la vacanza in detto grado. Tale giorno deve essergli assegnato come data di anzianità nel nuovo grado. Agli effetti economici, le promozioni decorrono dal 1° o dal 16 del mese, a seconda che siano state conferite, rispettivamente, nella seconda quindicina del mese precedente o nella prima quindicina del mese in corso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-13