Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 7 apr 1955
In deroga alle disposizioni di cui agli ° comma, n. 3, e 28 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, i collocamenti fuori quadro per i colonnelli, e fuori organico per i tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani della Regia guardi la di finanza, non prescelti per l'avanzamento, non possono superare i limiti numerici appresso indicati; due colonnelli ogni biennio, a decorrere dal 1° gennaio 1946-XVIII; due tenenti colonnelli ogni anno; due maggiori ogni anno; tre capitani ogni anno. Ove i non prescelti per l'avanzamento dovessero superare i limiti di cui al precedente comma, saranno collocati: a) fuori quadro, i colonnelli che abbiano maggiore anzianità di grado; b) fuori organico, i tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani che abbiano maggiore anzianità di grado; c) in posizione ausiliaria od a riposo, oppure in congedo provvisorio - con le norme di cui all'art. 48, lettera b), della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026 - gli altri.

Note all'articolo

  • La L. 27 febbraio 1955, n. 84 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A modifica degli articoli 11 e 19 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, e successive modificazioni, i colonnelli della Guardia di finanza non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori quadro senza alcuna limitazione, a norma degli articoli 26 e 106 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-11