Art. 11
11 / 45In vigore dal 7 apr 1955
In deroga alle disposizioni di cui agli ° comma, n. 3, e 28 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, i collocamenti fuori quadro per i colonnelli, e fuori organico per i tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani della Regia guardi la di finanza, non prescelti per l'avanzamento, non possono superare i limiti numerici appresso indicati;
due colonnelli ogni biennio, a decorrere dal 1° gennaio 1946-XVIII;
due tenenti colonnelli ogni anno;
due maggiori ogni anno;
tre capitani ogni anno.
Ove i non prescelti per l'avanzamento dovessero superare i limiti di cui al precedente comma, saranno collocati:
a) fuori quadro, i colonnelli che abbiano maggiore anzianità di grado;
b) fuori organico, i tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani che abbiano maggiore anzianità di grado;
c) in posizione ausiliaria od a riposo, oppure in congedo provvisorio - con le norme di cui all'art. 48, lettera b), della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026 - gli altri.
Note all'articolo
- La L. 27 febbraio 1955, n. 84 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A modifica degli articoli 11 e 19 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, e successive modificazioni, i colonnelli della Guardia di finanza non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori quadro senza alcuna limitazione, a norma degli articoli 26 e 106 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-11