Art. 8
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieTitolo ICapo I

Art. 8

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In vigore dal 27 ago 1940
Salvo quanto è disposto dall' del R. decreto-legge n. 1933 del 1938 circa il giuoco di un solo numero contro gli altri ottantanove, ciascuna bolletta deve contenere una sola giuocata. Una giuocata è costituita da una sola serie di numeri, qualunque sia la ripartizione del prezzo sulle varie sorti ammesse dalla tariffa. La giocata di estratto determinato non può cumularsi con altre sorti sulla stessa bolletta e dev'essere specificata con le parole «primo», «secondo», «terzo», «quarto», «quinto» dopo l'indicazione dei numeri. Le caselle delle sorti escluse dalla giocata devono essere annullate con due tratti di penna orizzontali.
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