Art. 76
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo III

Art. 76

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In vigore dal 27 ago 1940
Per il carico e scarico dei rotoli di strisce per le giuocate a mezzo delle macchine automatiche, presso il magazzino centrale ed i magazzini provinciali del lotto, nonché per le somministrazioni e le dotazioni dei rotoli stessi ai gestori di essi si osserveranno le medesime norme stabilite per gli ordinari bollettari dei giuochi, compilandosi dal magazziniere contabile il conto a numero per i rotoli di strisce destinate alla raccolta del giuoco con gli speciali apparecchi e quello a valore dopo l'uso dei rotoli medesimi.
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