Art. 74
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo III

Art. 74

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In vigore dal 27 ago 1940
Per il ricevimento e contazione delle strisce-matrici, per la compilazione della doppia nota delle medesime, nonché per la conservazione di esse in archivio, si applicano le medesime norme stabilite per le matrici degli ordinari bollettari.
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