Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo III
Art. 74
92 / 403In vigore dal 27 ago 1940
Per il ricevimento e contazione delle strisce-matrici, per la compilazione della doppia nota delle medesime, nonché per la conservazione di esse in archivio, si applicano le medesime norme stabilite per le matrici degli ordinari bollettari.
Storico versioni
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