Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo I›Capo I
Art. 4
4 / 403In vigore dal 27 ago 1940
I ricevitori non possono in modo assoluto adoperare, per le successive estrazioni, bollettari predisposti per estrazioni precedenti. Quelli non utilizzati debbono essere restituiti all'Intendenza di finanza per il cambio, dietro pagamento di cent. 30 per ogni bollettario, da versarsi al fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.
I bollettari riconosciuti irregolari o difettosi non debbono essere adoperati per il giuoco, ma debbono essere restituiti all'Intendenza di finanza per il cambio con altrettanti bollettari perfetti di ugual prezzo.
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