Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo IV
Art. 399
143 / 403In vigore dal 27 ago 1940
Per rendere più facili e spedite le somministrazioni ai gestori nel caso di urgenti e straordinarie richieste, sono affidate in deposito anche alle Intendenze di finanza non sedi di estrazione, congrue scorte di bollettari del giuoco dei diversi tipi.
Nelle Intendenze provviste di magazzino dei valori bollati le scorte sono custodite nel magazzino stesso. Nelle altre, sono conservate in solido armadio chiuso a doppia chiave, una affidata all'intendente, l'altra all'incaricato delle funzioni di economo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-399