Art. 398
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo III

Art. 398

115 / 403
In vigore dal 27 ago 1940
Le Intendenze non sedi di estrazione debbono trasmettere mensilmente all'Intendenza sede di estrazione le contabilità relative al pagamento delle vincite da essa disposto con ordini diretti. Le Intendenze non sedi di estrazione debbono trasmettere mensilmente all'Intendenza sede di estrazione le contabilità relative ai proventi del lotto per tassa di lotteria sulle lotterie, tombole e pesche di beneficenza locali, nonché per tassa di lotteria e di licenza sui concorsi e le operazioni a premio.
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