Art. 389
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo II

Art. 389

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In vigore dal 27 ago 1940
Fino a quando non saranno emanate le disposizioni per la estensione completa dei servizi del lotto a tutte le Intendenze di finanza del Regno, si applicano le norme seguenti: Le Intendenze di finanza di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, sedi di archivio segreto e di estrazione, ciascuna per la propria circoscrizione, provvedono al servizio amministrativo, di verificazione e riscontro, di ragioneria e di magazzino. Le Intendenze di finanza di Alessandria, Ancona, Avellino, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Cosenza, Cremona, Fiume Foggia, Forlì, L'Aquila, La Spezia, Lecce, Livorno, Messina, Modena, Nuoro, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Pola, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Salerno, Savona, Sassari, Siracusa, Taranto, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Vercelli, Verona, sedi di archivio segreto, provvedono ai servizi amministrativi ed a quelli di ragioneria limitatamente alla emissione degli ordini diretti di pagamento delle vincite. Tutte le altre Intendenze di finanza provvedono soltanto ai servizi amministrativi.
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