Art. 367
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieTitolo XII

Art. 367

382 / 403
In vigore dal 27 ago 1940
I gestori del capoluogo debbono personalmente, o a mezzo dell'incaricato preventivamente riconosciuto dall'Intendenza, sotto la loro responsabilità, ritirare dal magazzino i bollettari loro occorrenti. Gli altri ritireranno egualmente i sacchetti o dalla Intendenza di finanza o da uno dei locali uffici finanziari o, in mancanza dall'ufficio postale. Constatato il peso in relazione a quello dichiarato, apriranno il sacchetto alla presenza del funzionario delegato dal capo dell'ufficio cui fu diretto per la consegna al gestore, accerteranno la quantità, per ciascun tipo, dei bollettari spediti, rinviando subito, munita di dichiarazione di ricevuta, l'apposita cedola unita alla nota di spedizione, che fa parte della richiesta. In caso di differenza in più o meno, il gestore la fa constare al funzionario alla presenza del quale ha aperto il sacchetto ed aggiunge analoga dichiarazione, firmata anche da quest'ultimo, nella suaccennata cedola di ricevuta che viene rinviata all'Intendenza. Nessun discarico verrà fatto ai ricevitori per mancanze nel numero dei bollettari o nel numero delle bollette di ogni bollettario, se non risultano dalla cedola di ricevuta controfirmata dal predetto funzionario al momento del ritiro del piego.
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