Art. 364
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieTitolo XII

Art. 364

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In vigore dal 27 ago 1940
I bollettari del lotto, appena pervengono alla Intendenza, sono controllati per specie e numero dal magazziniere e dal controllore. Quando emergono differenze in confronto della lettera di carico, sarà redatto verbale con l'intervento del direttore di ragioneria. I bollettari riscontrati sono depositati in apposito locale con una sola porta d'ingresso provvista di tre serrature di differente congegno. Le relative chiavi sono conservate una dal direttore di ragioneria, una dal magazziniere e la terza dal controllore.
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