Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo XII
Art. 363
378 / 403In vigore dal 27 ago 1940
Presso ciascuna Intendenza di finanza è istituito un magazzino per ricevere, custodire e distribuire i bollettari del lotto, affidati in gestione ad un ufficiale di ragioneria con le funzioni di magazziniere contabile.
Altro ufficiale di ragioneria esercita nel magazzino le funzioni di controllore.
I due funzionari sono nominati a tali incarichi dall'intendente di finanza, su designazione del direttore di ragioneria, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti. Essi sono responsabili solidamente degli eventuali ammanchi di bollettari e di tutte le irregolarità che si verificassero.
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