Art. 361
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieTitolo XII

Art. 361

376 / 403
In vigore dal 27 ago 1940
Il magazziniere centrale, previo riscontro del numero e della regolarità, fa contrassegnare con bollo a secco i bollettari che riceve dal Provveditorato generale dello Stato e ne regola e cura la somministrazione alle Intendenze di finanza secondo le esigenze del servizio.
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